La norma segue rigorosamente quanto già previsto dall’articolo 9 della legge e prevede la possibilità di regolarizzazione qualora non possa essere applicata.

Le modalità di attuazione delle disposizioni devono essere disciplinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

La circolare 11 del 15 maggio, emanata dall’Agenzia delle Entrate, potrà essere utilizzata dopo l’emanazione della suddetta normativa.

La regolarizzazione può riguardare solo violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e del pagamento dell’imposta ma che possono arrecare pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo.

Per la particolarità della fattispecie e per nuovi adempimenti nel frattempo introdotti, in presenza di eventuali ulteriori fattispecie non menzionate, tutto è compreso.

Se l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non pregiudica il corretto pagamento dell’imposta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa forfettaria.

La mancata trasmissione delle tariffe e la mancata comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria sono punite con una sanzione di 100 euro.

I 200 euro di cui si parla in questo istituto deflazionistico non potranno mai essere paragonabili alle cifre risultanti dai suddetti calcoli.

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